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PMI sotto pressione: proposta una riduzione del 30% sull’imposta sulla sostanza


PMI sotto pressione: proposta una riduzione del 30% sull’imposta sulla sostanza

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Un’iniziativa parlamentare interpartitica mira a sostenere gli imprenditori ticinesi che investono in società non quotate. Obiettivo: maggiore equità fiscale e attrattività economica

BELLINZONA – Sostenere chi crea posti di lavoro e investe nel nostro territorio: è questo lo spirito dell’iniziativa parlamentare elaborata depositata l’8 maggio da Simona Genini insieme a Cristina Maderni, Matteo Quadranti, Boris Bignasca, Omar Balli, Paolo Caroni e Alessio Ghisla. La proposta prevede una modifica all’articolo 49 della Legge tributaria ticinese, con una riduzione del 30% dell’aliquota dell’imposta sulla sostanza applicata alle partecipazioni in società non quotate. Una misura che intende alleggerire il carico fiscale sugli imprenditori delle PMI, spesso penalizzati da una valutazione fiscale teorica e poco aderente al reale valore di mercato. Sulla scia di altri Cantoni, l’obiettivo è promuovere un ambiente fiscale più equo e competitivo.

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della mozione.

Le piccole e medie imprese (PMI) sono la spina dorsale dell’economia ticinese e svizzera. Costituiscono la grande maggioranza delle aziende attive, creano posti di lavoro, formano apprendisti e contribuiscono in modo significativo alla crescita del territorio.

Le PMI sono spesso gestite direttamente dagli imprenditori o dalle famiglie che le hanno fondate.

Questi imprenditori si assumono rischi importanti e investono tempo, risorse e competenze nello sviluppo delle loro attività.

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Per questo motivo è essenziale che il sistema fiscale tenga conto della loro realtà e delle loro specificità. Un’imposizione eccessiva, in particolare sulla sostanza delle partecipazioni non quotate, penalizza proprio coloro che investono e lavorano nel nostro Cantone.

Favorire un ambiente fiscale equo e sostenibile è un modo concreto per sostenere le PMI e garantire un futuro economico solido per il Ticino.

La Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), emanata nel 2008 e aggiornata periodicamente, fornisce le regole tecniche per la valutazione fiscale dei titoli non quotati in borsa ai fini dell’imposta sulla sostanza. Il suo obiettivo è garantire un’applicazione uniforme del metodo di valutazione tra i diversi Cantoni. Tuttavia, essa non ha valore legale vincolante: è una direttiva amministrativa, non una norma di legge. La Circolare prevede il cosiddetto metodo pratico, che calcola il valore venale dei titoli come media ponderata tra:

– 1/3 del valore patrimoniale (capitale proprio e riserve), e

– 2/3 del valore reddituale (media degli utili degli ultimi tre esercizi capitalizzata; in Ticino il metodo utilizzato prevede la ponderazione di due volte l’utile dell’ultimo esercizio con quello dell’anno precedente).

Questo metodo, seppur concepito con finalità di armonizzazione, può risultare penalizzante per molte PMI, specialmente quando genera una sopravvalutazione rispetto al reale valore di mercato della partecipazione. In pratica, imprenditori che investono nelle loro società possono trovarsi a dover pagare imposte patrimoniali calcolate su valori teorici non realizzabili, aggravando il carico fiscale e disincentivando l’investimento nel nostro territorio. La Circolare n. 28 è uno strumento utile per l’armonizzazione, ma inadeguato per riflettere la complessità delle PMI. Spesso produce effetti distorsivi e penalizzanti per chi investe e lavora nelle imprese.

Per questi motivi, diversi Cantoni hanno introdotto misure correttive, e anche nel Canton Ticino continua a cresce la consapevolezza della necessità di riformare questo approccio a favore di una maggiore equità fiscale per gli imprenditori attivi nelle nostre imprese. A inizio anno il professor Vorpe, a un Webinar inerente “La valutazione dei titoli di società non quotate sotto la lente”, si soffermava sul tema della riduzione del valore dei titoli non quotati ai fini dell’imposta sulla sostanza negli altri Cantoni.

Anche pochi giorni or sono sulla rivista novità fiscali (edita dalla SUPSI) di aprile il prof. Vorpe ci offriva un contributo dottrinale sull’attenuazione dell’imposizione delle partecipazioni ai fini dell’imposta sulla sostanza nei diversi Cantoni e l’imposizione delle partecipazioni tra diritto federale e soluzioni cantonali.

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Diversi Cantoni (tra cui Argovia, Giura, Neuchâtel, Vallese, Glarona e Nidvaldo) hanno già adottato misure correttive. Il Tribunale federale ha riconosciuto l’obiettivo di limitare la doppia imposizione economica anche se alcune soluzioni sono state dichiarate incostituzionali quando toccavano la base imponibile.

Gli iniziativisti, tenuto conto dell’importanza di sostenere l’economia locale e promuovere l’equità fiscale, propongono con la presente iniziativa una modifica della Legge tributaria (LT), volta ad attenuare l’imposizione patrimoniale sulle partecipazioni in titoli non quotati detenute da persone fisiche. Gli azionisti di società non quotate hanno dei rischi imprenditoriali accresciuti per rapporto alle società oggetto di quotazione.

Introdurre una riduzione dell’aliquota d’imposta sulla sostanza per le partecipazioni in titoli non quotati, ispirandosi al modello del Canton Nidvaldo, che riduce l’aliquota (e non il valore della base imponibile), è una scelta giudicata più solida giuridicamente perché fondata sull’autonomia tariffale dei Cantoni (art. 129 cpv. 2 Cost.; art. 1 cpv. 3 LAID). La proposta è inoltre in linea con la riduzione per i redditi da partecipazione qualificata già prevista dall’ordinamento tributario attualmente in vigore e tiene conto dei rischi imprenditoriali di cui sopra.

– Alleggerimento della pressione fiscale sulla sostanza per imprenditori che detengono azioni e quote societarie non quotate;

– Maggiore attrattività per imprenditori e investitori nel nostro Cantone;

– Incentivo alla permanenza e allo sviluppo di attività economiche nel territorio.

La Legge tributaria del 21 giugno 1994 dovrà di conseguenza esser modificata come dal disegno di legge allegato.

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Proposta di modifica legislativa Disegno di legge – modifica dell’art. 49 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT)

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

– vista l’iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Simona Genini e cofirmatari

Art. 49 cpv. 1bis (nuovo)

1bis L’aliquota media determinata secondo il capoverso 1 viene ridotta del 30% per le azioni, le quote in società a garanzia limitata o in società cooperative non quotate in borsa. Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2026





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