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Attestazione di congruità manodopera edile: novità e indicazioni operative


In materia di attestazione della congruità dei costi della manodopera negli appalti e lavori edili pubblici e privati, le FAQ della CNCE hanno assunto nel tempo un ruolo crescente, probabilmente eccessivo, nel guidare aziende e operatori nella gestione delle denunce e delle interlocuzioni con le Casse edili. L’ultimo atto di questo processo risale al 10 aprile scorso, con l’aggiornamento di due delle ormai, salvo errori di calcolo, 92 FAQ sul tema.

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Macchinari, materiali e lavorazioni particolari

L’utilizzo di macchinari altamente tecnologici, di materiali di pregio particolarmente costosi o di tecniche costruttive particolari può giustificare il mancato raggiungimento dell’importo di manodopera necessario per ottenere l’attestazione della congruità in edilizia, rilasciata dalla Cassa edile della circoscrizione nella quale insiste il cantiere. In virtù dell’accordo delle parti sociali firmatarie dei contratti collettivi del settore edile del 7 dicembre 2022, fino al 28 febbraio 2023, tali circostanze erano attestate dall’impresa affidataria dei lavori mediante un’autodichiarazione.

Dal 1° marzo 2023, l’accordo stabilisce implicitamente la necessità di presentare una diversa documentazione giustificativa, senza alcuna specificazione. La FAQ CNCE_EDILCONNECT VI del 31 gennaio 2023, al n° 7, indicava, anch’essa in termini generici, la necessità di indicare idonea documentazione attestante tali specificità “esimenti”.

Con lettera circolare del 10 aprile scorso, la CNCE ha aggiornato la FAQ, ora reperibile anche nel “Documento FAQ Unitario” periodicamente aggiornato, fornendo indicazioni più precise. In generale, accanto ai macchinari altamente tecnologici e ai materiali particolarmente costosi, tra le situazioni che possono giustificare il mancato raggiungimento della percentuale di congruità, fanno la loro comparsa anche le “tecniche costruttive particolari”. Quanto alla documentazione da produrre, la FAQ presenta ora alcuni esempi: “dichiarazione del Direttore dei lavori adeguatamente motivata – Computo metrico estimativo – Capitolato di appalto – Contratto – Schede tecniche relative ai materiali e ai macchinari utilizzati”. Si tratta di esempi tratti dalla prassi già adottata da molte Casse edili.

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La seconda FAQ aggiornata riguarda l’attività di montaggio delle c.d linee vita (sistemi di ancoraggio per evitare le cadute dall’alto) e l’attività di moviere (lavoratori che si occupano della segnaletica e della regolazione del traffico in corrispondenza di cantieri stradali). La FAQ n. 3 del 3 aprile 2023 riferiva che tali attività devono considerarsi attività edili, perciò rientranti nell’ambito di applicazione della verifica di congruità. La FAQ aggiornata (n. 21.2 nel documento unitario), specifica che l’attività di montaggio delle linee vita deve essere esclusa dall’ambito della verifica di congruità se eseguita dall’impresa che si occupa della progettazione e della produzione.

L’attestazione di congruità in edilizia

Già prevista nel c.d. Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016, oggi D.Lgs. 36/2023, che contiene norma identica), l’attestazione della congruità in edilizia riceve una decisiva spinta per la sua concreta attuazione con il DL 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Tali norme prevedono che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) sia “comprensivo” della verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera rispetto al valore complessivo dell’appalto, che la verifica sia posta in capo alle Casse edili in base ad accordi delle parti sociali firmatarie dei Ccnl comparativamente più rappresentativi nel settore edile, e che le modalità della verifica siano indicate con decreto del Ministero del Lavoro.

Le parti sociali hanno stipulato il primo accordo in materia il 10 settembre 2020, fatto proprio dal Ministero del Lavoro con decreto n. 143 del 25 giugno 2021. Sia l’accordo, sia il DM, prevedono che le verifiche di congruità si eseguano anche nel settore privato qualora il valore complessivo dell’opera edile sia superiore a 70.000 euro.

Tale assetto trova poi piena attuazione anche in ambito legislativo con il DL 19/2024, il quale stabilisce espressamente che anche negli appalti privati il versamento del saldo finale non possa essere eseguito senza che sia stata ottenuta l’attestazione di congruità; analogo meccanismo è previsto per gli appalti pubblici, senza alcun limite relativo al valore delle opere.

Il sistema della congruità mira a scoraggiare pratiche illecite di lavoro irregolare o di illegittima applicazione di contratti collettivi diversi da quelli previsti per il settore edile, fissando le percentuali minime di costo della manodopera edile rispetto al valore dell’opera, percentuali differenziate a seconda del tipo di lavorazione svolto e indicate nella tabella allegata all’accordo istitutivo della procedura, periodicamente aggiornata con i successivi accordi.

La verifica riguarda l’impresa affidataria dell’opera complessiva, destinataria dell’attestazione, ma coinvolge tutte le imprese che vi partecipano per effetto di contratti di subappalto, nonché i lavoratori autonomi, i soci lavoratori e gli imprenditori artigiani e i loro familiari.

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Le imprese interessate devono inserire i dati dei cantieri nella procedura Edilconnect affidata alla CNCE e collegata al sistema delle denunce mensili MUT, per il quale è consentita l’interoperabilità al fine di evitare doppi inserimenti. Ciononostante, l’attestazione è rilasciata dalla Cassa edile competente per il territorio nel quale si trova il cantiere.

Il mancato raggiungimento della congruità ha conseguenze particolarmente pesanti.

Innanzitutto, tali conseguenze colpiscono esclusivamente l’impresa affidataria anche laddove la responsabilità sia da attribuire ai subappaltatori e/o ai lavoratori autonomi eventualmente coinvolti nella realizzazione dell’opera complessiva. L’impresa non congrua viene segnalata nella banca dati delle imprese irregolari (BNI), il che inibisce la possibilità di ottenere il DURC: il sistema calcola il costo della manodopera e, in caso di incongruità, la segnala all’impresa affidataria, che potrà integrare i dati eventualmente mancanti sia per il raggiungimento della congruità, sia per le eventuali circostanze, ben definite, che possono giustificare il mancato raggiungimento.

L’impresa non congrua può regolarizzare la posizione versando gli importi mancanti e calcolati dal sistema, alla Cassa edile competente. Il Direttore dei lavori o, in mancanza, il Committente privato che dispongano il pagamento del saldo finale senza la previa acquisizione dell’attestazione di congruità o senza la regolarizzazione dell’impresa affidataria, sono soggetti alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Fonte: Circolare CNCE n. 11 del 10 aprile 2025



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