L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 128 di ieri, 13 maggio, ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di territorialità richiesto ai fini del credito d’imposta per investimenti 4.0 con riguardo ad alcuni beni installati a bordo di una nave.
Nello specifico, la questione posta riguarda la sussistenza del requisito territoriale previsto dall’art. 1 comma 1051 della L. 178/2020 (e, con riguardo alla previgente disciplina, dall’art. 1 comma 185 della L. 160/2019) nel caso di beni agevolabili di cui all’Allegato A o B alla L. 232/2016 collocati presso la nave di proprietà di Alfa srl.
Nello specifico, il citato comma 1051 riconosce il credito d’imposta “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (…)“.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti chiarimenti, afferma che ha già avuto modo di chiarire se il requisito territoriale posto (cioè la circostanza che i beni agevolati fossero “destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”) sia soddisfatto nel caso di beni destinati ad essere collocati presso navi di bandiera italiana, cioè iscritte nei registri o matricole dello Stato italiano.
Al riguardo, l’Agenzia ha ritenuto che, ai fini dell’integrazione del predetto requisito territoriale, l’iscrizione della nave nei registri nazionali, così come l’iscrizione nel bilancio della società residente, pur qualificandosi come circostanze idonee a dimostrare un certo grado di collegamento con il territorio nazionale, devono essere accompagnate da ulteriori elementi di fatto che dimostrino, in modo univoco, l’esistenza del requisito relativo all’ubicazione nel territorio dello Stato.
Tale conclusione, evidenzia l’Agenzia, appare in linea con numerosi interventi di prassi relativi a norme di portata analoga a quella in commento, adottate dal legislatore successivamente alla L. 64/1986.
In particolare, con riguardo al credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 8 della L. n. 388/2000, con risoluzione del 20 marzo 2002 n. 92, l’Agenzia delle Entrate ha affermato, in relazione al caso di investimenti in navi utilizzate per l’esercizio della pesca, che “atteso che le navi non sono suscettibili, per loro natura di beni mobili, di costituire autonomamente una struttura produttiva radicata sul territorio, l’investimento può essere agevolato solo se nei territori indicati nel comma 1 dell’articolo 8 esiste una struttura produttiva dell’impresa, della quale le navi costituiscono parte integrante”.
Con successiva risoluzione del 15 febbraio 2005 n. 16, anch’essa riferita all’applicabilità alle navi dell’art. 8 della L. n. 388/2000, è stato altresì chiarito che è “necessario, in sostanza, che sulla terraferma, nei territori ammessi all’agevolazione in questione, esista un’organizzazione di impresa della quale le navi costituiscono parte integrante”.
Tanto premesso, viene rilevato che nel caso di specie:
– la nave di proprietà di Alfa srl, battente bandiera italiana, è iscritta nei registri nazionali;
– dal punto di vista contabile, la nave è iscritta nel bilancio della società;
– dal punto di vista organizzativo e gestionale, le attività della nave sono pianificate, coordinate e supervisionate dal team della struttura aziendale italiana. Nel dettaglio, la società ha chiarito che la nave e, di conseguenza, i beni agevolabili sulla stessa, appartengono al sistema produttivo italiano, in quanto direttamente organizzati e gestiti dalla struttura aziendale italiana e svolgenti una funzione “core” nell’ambito del processo produttivo di Alfa Srl;
– dal punto di vista economico, la nave svolge una fase essenziale del processo produttivo della società;
– la nave e, di conseguenza, i beni collocati sulla stessa sono utilizzati nell’attività ordinariamente svolta da Alfa Srl;
– la nave non opera presso strutture produttive situate all’estero, ma esclusivamente presso siti di posa.
Alla luce di tali caratteristiche, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, con riferimento agli investimenti “Industria 4.0” effettuati sulla nave di proprietà di Alfa Srl, possa ritenersi soddisfatto il requisito territoriale richiesto, ferma restando la sussistenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla disposizione agevolativa.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link