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Bonus ricerca e sviluppo. Approvato il nuovo modello


Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2025 è stato approvato il nuovo modello “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo”.

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Il modello per il riversamento del bonus ricerca e sviluppo è corredato da istruzioni operative e specifiche tecniche per l’invio telematico.

L’adozione del nuovo modello che sostituisce quello approvato in data il 29 marzo 2024, recepisce la riapertura dei termini per aderire alla procedura, riapertura prevista dall’art. 19, commi 5-9, del D.L. 25/2025. C.d. Decreto P.A.

Le domande – da trasmettere esclusivamente online tramite Entratel/Fisconline, oppure via PEC solo finché non sarà attivo il canale dedicato – potranno essere presentate fino al 3 giugno 2025.

Il riversamento del bonus R&S

L’articolo 5, commi 7-12, del D.L. 146/2021 – come modificato dal recente D.L. 25/2025 – offre alle imprese un’ultima opportunità di sanare gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, maturati nei periodi d’imposta 2015-2019 e già fruiti al 22 ottobre 2021, senza applicazione di sanzioni né interessi.

Il riversamento del bonus ricerca e sviluppo riguarda, in particolare, importi indebitamente fruiti a causa di:

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  • attività non qualificabili come R&S secondo i criteri dell’art. 3, D.L. 145/2013;
  • spese ammissibili ma determinate senza pertinenza o congruità;
  • errata determinazione della media storica;
  • attività dichiarate ammissibili ma in realtà escluse dalla norma.

Tali criticità ora possono essere superate con la certificazione preventiva delle attività ammesse al bonus R&S.

Beneficiari

Possono aderire tutti i soggetti (imprese, enti non commerciali, soggetti equiparati) che abbiano indebitamente compensato il del bonus ricerca e sviluppo.

Purché non siano già destinatari di atti di recupero o provvedimenti impositivi definitivi né abbiano posto in essere condotte fraudolente o con documentazione falsa.

Restano esclusi i casi già oggetto di recupero definitivo prima della presentazione dell’istanza.

Domanda e tempi

L’istanza va trasmessa esclusivamente on-line dal soggetto interessato o da un intermediario abilitato, tramite i servizi Entratel/Fisconline, entro il 3 giugno 2025.

In attesa dell’attivazione dell’applicativo, è consentito l’invio via PEC alla Direzione provinciale competente.

Alla domanda occorre allegare la rinuncia a eventuali contenziosi pendenti e l’impegno a non proporne di nuovi sugli stessi crediti.

La procedura si chiude con il pagamento, tramite modello F24 (senza possibilità di compensazione), dell’intero importo o della prima di tre rate di pari importo:

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  • Unica o 1ª rata 3 giugno 2025,
  • 2ª rata 16 dicembre 2025 con interesse legale dal 4 giugno 2025,
  • 3ª rata 16 dicembre 2026.

Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici, l’iscrizione a ruolo delle somme residue e l’applicazione di sanzioni e interessi.

Per chi aveva aderito alla precedente finestra di riversamento del bonus ricerca e sviluppo(scaduta il 31 ottobre 2024) ma non aveva versato entro il 16 dicembre 2024, il nuovo termine consente di regolarizzare la posizione senza perdere i vantaggi della sanatoria

Il provvedimento 19 maggio 2025: nuovo modello e istruzioni aggiornate

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2025 sul bonus R&S è stato approvato il nuovo modello di richiesta di accesso alla procedura di riversamento, corredato dalle relative istruzioni.

Il provvedimento recepisce le modifiche introdotte dal D.L. 25/2025 e sostituisce il modello varato il 29 marzo 2024, semplificando alcuni quadri e introducendo nuove sezioni volte a:

  • indicare se il riversamento avviene in unica soluzione o in forma rateale;
  • segnalare la presenza di contenziosi ancora pendenti e la relativa rinuncia;
  • riepilogare, per ciascun periodo d’imposta, il credito utilizzato, l’importo che si intende riversare e le eventuali somme già versate.

La trasmissione telematica del modello rimane l’unico canale ordinario; l’invio tramite PEC è ammesso solo fino all’attivazione dell’applicativo dedicato.

Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione, l’Agenzia rilascia una ricevuta telematica; in caso di scarto, il contribuente ha altri cinque giorni per ripresentare l’istanza corretta. Restano valide le domande già presentate con il modello precedente.

Sul versante operativo, il provvedimento:

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  • conferma l’impossibilità di compensare il debito con crediti disponibili;
  • precisa che l’applicazione della sanzione piena e degli interessi scatterà soltanto se la procedura non si perfeziona.

Grazie al nuovo schema, il set di dati trasmessi all’Agenzia è uniformato alle nuove specifiche tecniche (in corso di pubblicazione), garantendo controlli automatici più rapidi e riducendo i casi di scarto.

Adempimenti pratici e controlli successivi

  • Preparazione dei dati – Verificare, con l’ausilio di un professionista, la corretta qualificazione delle attività di R&S effettuate nei periodi 2015-2019 e la reale spettanza del credito.
  • Compilazione del modello – Inserire i dati identificativi, il quadro riepilogativo dei crediti, l’opzione di versamento e la dichiarazione di rinuncia al contenzioso.
  • Invio telematico – Utilizzare Entratel/Fisconline oppure, sino all’apertura del canale, la PEC con firma digitale.
  • Versamento – Effettuare il pagamento (unica soluzione o prima rata) entro il 3 giugno 2025, senza compensazione, indicando i codici tributo corretti.
  • Monitoraggio – Conservare la ricevuta telematica e la prova del pagamento; l’Agenzia potrà avviare controlli documentali sui presupposti del credito.

Riassumendo.

  • Cos’è – Procedura volontaria che consente di restituire i crediti R&S 2015-2019 indebitamente compensati, senza sanzioni né interessi.
  • Chi può aderire – Imprese e altri soggetti che hanno fruito del bonus in modo non conforme; esclusi i casi già definitivi o fraudolenti.
  • Come si paga – Modello F24 Elide, niente compensazione, unica soluzione o tre rate (3 giugno 2025; 16 dicembre 2025; 16 dicembre 2026).
  • Nuovo modello 19/5/2025 – Istanza telematica da inviare entro il 3 giugno 2025 con quadro dedicato ai crediti “riaperti”; PEC solo in fase transitoria.
  • Vantaggi – Azzeramento delle sanzioni, stop ai contenziosi e nuova chance per chi aveva saltato la prima rata 2024.



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