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Referendum, si vota oggi e domani


CIVITAVECCHIA – Si sono aperti alle 7 i seggi di voto per il referendum su lavoro, precariato, sicurezza del lavoro e cittadinanza.

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A Civitavecchia sono chiamati alle urne 43mila elettori distribuiti su 53 sezioni di voto.

A Santa Marinella sono allestite 15 sezioni di voto; a Tarquinia sono 14. A Cerveteri 28; a Ladispoli 26; a Fiumicino 59; Tolfa 5; Allumiere 4; a Montalto di Castro 7 e a Viterbo 66, compresa quella ospedaliera.

I quesiti ai quali rispondere sono cinque. Per la validità del referendum dovranno recarsi alle urne il 50% più uno degli elettori. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle sette alle 15.

I CINQUE QUESITI:

“Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione”. Questo quesito riguarda il Jobs Act e propone l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti previsti dal contratto a tutele crescenti. Attualmente, nelle imprese con più di 15 dipendenti, un lavoratore licenziato illegittimamente non ha diritto al reintegro. 

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Testo: Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?

“Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale”.

Questo quesito mira a rimuovere il limite all’indennità per i licenziamenti nelle piccole imprese. Oggi, in caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento non può superare le sei mensilità. La sua abrogazione parziale permette di superare le sei mensilità di indennità.

Testo: Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali” come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un” , alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?

“Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi”.

Il terzo quesito propone di reintrodurre l’obbligo di causale per i contratti di lavoro inferiori a 12 mesi per garantire una maggiore tutela ai lavoratori precari.

Testo: Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?

“Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione”.

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Il quarto quesito, legato alla sicurezza sul lavoro, intende ampliare la responsabilità dell’azienda che commissiona un appalto. Attualmente, questa responsabilità riguarda solo i rischi generici, mentre la proposta mira a includere anche i rischi specifici legati agli incidenti.

Testo: Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021,n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?

“Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana”.

Il quinto quesito, infine, riguarda la cittadinanza e propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia necessario per presentare la richiesta di cittadinanza.

Testo: Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.” , della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza”?

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