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Consulenti del Lavoro – Le Novità Normative della Settimana dal 2 giugno al 8 giugno 2025



Polizze catastrofali: pubblicata la legge di conversione

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025, la Legge 27 maggio 2025, n. 78, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante disposizioni urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.


Nella Legge è previsto il differimento, per le micro, piccole e medie imprese, dell’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.


Il termine previsto all’articolo 1, comma 101, della legge 30dicembre 2023, n. 213, è così differito:


Resta l’obbligo, per le grandi imprese, di sottoscrivere la polizza catastrofale a partire dal 1° aprile 2025. Le imprese, comunque, beneficiano di una moratoria di novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo. In caso di mancata sottoscrizione della polizza le imprese non riceveranno alcuna sanzione


 

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Contributo di revisione 2025-2026: pubblicato il decreto


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2025 il decreto 12 febbraio 2025 con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy determina i contributi relativi al biennio 2025/2026 di revisione delle società cooperative, delle banche di credito cooperativo e delle società di mutuo soccorso. I contributi di pertinenza del Ministero delle imprese e del made in Italy sono riscossi esclusivamente per il tramite dell’Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 e il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


 


Nuovo decreto sul distacco: obblighi e sanzioni per autotrasportatore e autista


Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2025, il decreto legislativo 21 maggio 2025, n. 77 introduce significative modifiche in materia di trasporto su strada, incidendo in particolare sull’apparato sanzionatorio relativo ai tempi di guida e di riposo dei conducenti e all’uso del tachigrafo digitale. Il provvedimento, in vigore dal 29 maggio 2025, rappresenta un aggiornamento tecnico e normativo dell’allegato III del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, già emanato in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057.


Inoltre contiene disposizioni correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012


 


Pubblicata la legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025 la Legge 15 maggio 2025, n. 76. La legge disciplina la partecipazione dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai profitti e ai risultati nonché alla proprietà delle aziende e individua le modalità di promozione e incentivazione delle suddette forme di partecipazione


La legge mira a dare piena attuazione all’articolo 46 della Costituzione italiana, che riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende “ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione”.


Per fare ciò, nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea, la norma vuole rafforzare la collaborazione tra i datori di lavoro e i lavoratori, volta a valorizzare il lavoro sul piano economico e sociale ed a preservare e incrementare i livelli occupazionali ed introduce norme “finalizzate all’allargamento e consolidamento di processi di democrazia economica e sostenibilità delle imprese”.


La legge si applica a tutte le aziende, indipendentemente da dimensione, settore o natura giuridica. L’art 14 prevede espressamente l’applicabilità anche alle società cooperative, in quanto compatibili.


Il testo riconosce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, che diventano il veicolo privilegiato per introdurre e regolare le diverse modalità di partecipazione. 


Anche gli enti bilaterali – organismi paritetici costituiti da rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori – possono svolgere un ruolo rilevante, soprattutto nelle imprese di dimensioni ridotte.


 

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INPS


Cessione quinto pensione: rinegoziazione e nuova funzione telematica


Con il messaggio 5 giugno 2025, n. 1768, l’INPS comunica che è disponibile una nuova funzionalità telematica, “dematerializzazione CRO/TRN”, che consente alle banche e alle società finanziarie convenzionate di caricare direttamente in procedura i dati relativi all’estinzione del finanziamento precedente.


Attraverso il servizio Cessione del quinto della pensioneè possibile scaricare la documentazione necessaria e accedere a questa funzionalità. 


 


Attestati di malattia – modifica al file XML

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L’Inps, con proprio messaggio n. 1773 del 5.6.2025, comunica che, per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui software in uso per la gestione del personale dipendente.


I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati file XML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche allegate al messaggio.


I sistemi informativi dell’INPS con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.


 


Naspi e nuovo requisito delle 13 settimane di contributi


L’INPS, con circolare numero 98 del 5 giugno 2025, pubblica le istruzioni relative a quanto previsto dall’articolo 1, comma 171, L. 207/2024, in materia di NASpI.


In base a tale disposizione, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, devono poter esser fatte valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve specifiche ipotesi. Tale requisito si applica a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

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Innanzitutto, l’INPS evidenzia che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la norma in esame trova applicazione per le sole domande di NASpI presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025.


Sono escluse dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55, D.Lgs. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, L. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, D.Lgs. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.


 


Imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà


L’INPS, con il messaggio n. 1765 del 4 giugno 2025, ha diffuso l’elenco delle imprese ammesse a fruire dello sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 31 marzo 2024.


Nel dettaglio, le imprese ammesse sono quelle destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si sono conclusi entro il 30 novembre 2024.


 

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AGENZIA DELLE ENTRATE


Bollo sulle assicurazioni vita pronto il codice tributo


L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 39/Edel 6 giugno 2025, al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta di bollo dovuta, in modalità virtuale, dalle compagnie di assicurazione sulle  comunicazioni periodiche ai propri clienti, ha istituito il codice tributo 2510.


 


Differimento delle deduzioni: pronti i codici tributo per il versamento dei maggiori acconti


Con la risoluzione n.38/Edel 6 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, dei maggiori acconti Ires e Irap versati dalle aziende come previsto dall’ultima legge di Bilancio. La manovra ha infatti introdotto un importante intervento in materia fiscale, rivolto al differimento della deducibilità di alcune componenti negative di reddito ai fini della determinazione della base imponibile dell’Ires e dell’Irap. Nello specifico, la norma prevede che la deducibilità di determinati costi, inizialmente prevista per specifici periodi d’imposta, venga posticipata a esercizi successivi, individuati dalla stessa disposizione. Il legislatore ha, inoltre, previsto l’impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta interessati.


 

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Aiuti di Stato: come rimediare per le omissioni


L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento, prot. n. 244832/2025 del 5 giugno 2025, introduce una procedura di comunicazione mirata ai contribuenti che hanno indicato, nelle dichiarazioni fiscali del 2021, dati erronei o non in linea con la disciplina agevolativa, che hanno determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA


dati contenuti nella comunicazione sono: codice fiscale e la denominazione del contribuente, il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta, data e protocollo delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770 2021, dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione nei registri, modalità di consultazione dei dettagli dell’anomalia, modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia elementi non conosciuti, modalità per regolarizzare gli errori beneficiando delle sanzioni ridotte.


Il provvedimento chiarisce che nel caso di erronea compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente deve presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti.


Dopo la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.


 


Più tempo per la dichiarazione semplificata per i datori di lavoro con massimo 5 dipendenti


Con un provvedimentodel 3 giugno 2025, l’Agenzia porta al 30 settembre 2025 il termine di invio inizialmente fissato al 30 aprile 2025 ed estende il periodo di riferimento dei dati da trasmettere, che ora comprende, oltre alle ritenute di gennaio e febbraio 2025, anche quelle che vanno da marzo ad agosto 2025. per l’invio dei dati aggiuntivi relativi alle ritenute e trattenute richiesto ai datori di lavoro fino a cinque dipendenti che intendono utilizzare la modalità semplificata di dichiarazione dei sostituti d’imposta, in alternativa a quella annuale da effettuare con il Modello 770.


La modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti è stata introdotta, in via sperimentale, a partire dal 2025, dal Decreto Adempimenti (articolo 16 del Dlgs n. 1/2024). In questa prima fase possono optare per la nuova modalità semplificata di dichiarazione i sostituti d’imposta che corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente o autonomo (o assimilati); obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte; che versano le stesse somme con F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia e che al 31 dicembre 2024 avevano complessivamente non più di cinque dipendenti.


 


Imposta di bollo e contratti assicurazione sulla vita


L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 7/Edel 4 giugno 2025, rende noto i chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2025 in materia di applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita disciplinate dall’articolo 13, comma 2-ter, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972.


I commi 87 e 88 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, in particolare, hanno modificato le modalità di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazioni sulle comunicazioni alla clientela.


Da quest’anno, come prevede il comma 87, le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di corrispondere l’imposta annualmente, invece che al riscatto o rimborso della polizza.


 


Plusvalenze UE su partecipazioni italiane: codice tributo per sostitutiva


L’Agenzia, con la risoluzione 33/E del 4 giugno2025, ha istituito il codice tributo 1864. per il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti non residenti.


 


Affrancamento straordinario delle riserve, pronto il codice per l’imposta sostitutiva


L’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 35 del 4 giugno 2025, istituisce il codice tributo “1867”, da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sostitutiva delle imposte sui rediti (IRES) e dell’imposta regione sulle attività produttive (IRAP) derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve


Questa misura si applica ai saldi attivi di rivalutazione, alle riserve e ai fondi, che sono in sospensione di imposta nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e che residuano al termine dell’esercizio successivo, ovvero al 31 dicembre 2024. L’imposta sostitutiva viene applicata al 10% e consente di sciogliere il “vincolo di sospensione di imposta” riguardante tali riserve e fondi, a condizione che vengano affrancati in tutto o in parte.


Il versamento dell’imposta sostitutiva avviene in quattro rate, con la prima scadenza fissata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, mentre le altre scadenze sono previste per i periodi successivi.


 


Operazioni straordinarie: pubblicati i codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva


Con la risoluzione n. 36 del 4 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “1865” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 – articolo 176, comma 2-ter, del TUIR” e “1866” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRAP per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 – articolo 176, comma 2-ter, del TUIR”.


 


Pronti i codici tributo per il riallineamento delle divergenze da cambiamento dei principi contabili


Con la risoluzione n. 37 del 4 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte IRES e IRAP e dell’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili.


 


Contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali: nuove causali contributo


Con la risoluzione n. 34/Edel 4 giugno 2025, l’Agenzia delle entrate, su richiesta dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, ha istituito sei nuove causali contributo che consentiranno il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’Inps da destinare, tra gli altri, all’Ente bilaterale nazionale del lavoro, all’Ente bilaterale paritetico, al Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti di farmacie private, all’Ente bilaterale For.Italy Ciu e al Fondo di assistenza sanitaria.


Saranno operative dal 1° luglio. L’Ente previdenziale ne ha chiesto l’istituzione per il versamento dei contributi da destinare ad Enti Bilaterali con i quali ha stipulato convenzioni


 


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI


Risposta n. 148 del 4 giugno 2025 – Regime fiscale del conferimento di uno studio professionale in una società odontoiatrica


Il conferimento dello studio odontoiatrico in una società dello stesso settore può avvalersi del regime di neutralità fiscale stabilito dal nuovo articolo 177-bis del Tuir. In tal modo è garantita una transizione senza impatti fiscali diretti per i professionisti coinvolti.


Quando il trasferimento riguarda complessi unitari di attività professionali in società operanti nel sistema ordinistico non si generano plusvalenze o minusvalenze


 


AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINCIPI DI DIRITTO


Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025 – Contributo di solidarietà: come calcolare il limite del patrimonio netto


la quota di utile 2021 relativa alla valutazione dei derivati al fair value, per i quali non è stato applicato l’hedge accounting, rileva ai fini del calcolo del limite quantitativo determinato sulla base del patrimonio netto. Conseguentemente, le variazioni positive dei fair value contabilizzate a conto economico e confluite nel risultato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 devono essere considerate nel calcolo del cap del 25% del patrimonio netto 2021.


Secondo quanto prevede il comma 116 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022), il contributo di solidarietà si applica sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini Ires relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’Ires conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022.



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