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Transizione 4.0, operativa la nuova piattaforma per inviare le comunicazioni 2025


È stato pubblicato il 16 giugno 2025 il decreto direttoriale che sancisce l’operatività, a partire dalle ore 14 del 17 giugno 2025, del nuovo regime di comunicazioni necessarie per fruire del credito d’imposta per i beni strumentali materiali previsto dal piano Transizione 4.0.

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Il decreto dà attuazione a quanto già previsto dal decreto direttoriale 15 maggio 2025, che dettava le nuove regole relative alle comunicazioni da inviare al GSE da parte delle imprese che hanno effettuato investimenti dal 1 gennaio 2025 e che non avevano versato l’acconto entro il 31/12/2024.

Ricordiamo che il nuovo sistema è necessario al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro per questa misura imposto dalla legge di bilancio per il 2025.

Dal 17 giugno 2025 dunque sarà possibile presentare le comunicazioni esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile disponibile.

Trenta giorni di tempo per mantenere la priorità

Le nuove regole per le aziende che intendono fruire dei crediti d’imposta previsti dal piano Transizione 4.0 prevedono una procedura in tre passaggi: una comunicazione ex ante, una comunicazione intermedia che attesti il versamento dell’acconto del 20% e una comunicazione ex post che finalizza l’iter.

Come già anticipato, tutte le imprese che hanno effettuato investimenti nel 2025 e che non avevano versato l’acconto del 20% entro il 31/12/2024 devono attenersi a questa nuova procedura.

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Con una piccola particolarità relativa a chi, nei primi mesi dell’anno, aveva già provveduto a inviare le comunicazioni seguendo la vecchia procedura. A queste imprese viene assicurata la possibilità di mantenere, come data di presentazione della domanda (e quindi una priorità sulle risorse, in caso di esaurimento del plafond di 2,2 milardi), la data della precedente comunicazione, a condizione di ripresentare la domanda entro 30 giorni dall’avvio del nuovo regime.

Su questo punto si era creato un piccolo “pasticcio” a causa di un errore contenuto nel direttoriale 15 maggio 2025, che faceva scattare erroneamente il contatore dei 30 giorni a disposizione delle imprese dal 15 maggio (la data del primo decreto direttoriale) e non dalla data di apertura della piattaforma. Errore al quale il Ministero ha posto rimedio con questo secondo decreto direttoriale, che sancisce appunto la decorrenza dei trenta giorni solo a partire dalla data di apertura della nuova piattaforma.

Vale quindi la pena ribadire in maniera chiara che chi ha effettuato una comunicazione ex ante per investimenti effettuati nel 2025 per i quali non aveva versato l’acconto del 20% entro il 31/12/2024, dovrà ripresentare la comunicazione ex ante entro 30 giorni a partire dalla data di apertura della nuova piattaforma e quindi entro il 16 luglio 2025.

Qualora l’impresa omettesse di adempiere a questo onere, dovrà comunque ripresentare la comunicazione, ma perderà la priorità cronologica che avrebbe potuto mantenere.

Il caso del leasing

Per i beni acquistati in leasing, il pagamento delle quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione richiesto per la conferma della prenotazione si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto.

Il “valore” della prenotazione

Il nuovo decreto specifica anche che, “al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta prenotato ovvero dell’indisponibilità delle risorse”.

L’invio della comunicazione preventiva – da confermare comunque entro 30 giorni con versamento dell’acconto del 20% – acquisisce dunque, come auspicato, valore di prenotazione effettiva delle risorse.

mimit_R_0001401-16-06-2025



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