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Imprese agricole colpite da calamità: applicazione delle agevolazioni contributive


La circolare INPS n. 103 del 16 giugno 2025 ha riepilogato le misure di agevolazione previste per le imprese agricole colpite da calamità naturali: tali imprese, infatti, nel caso in cui vengano danneggiate dal verificarsi di calamità naturali, eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali o dalla diffusione di epizoozie (malattie degli animali) e organismi nocivi ai vegetali, possono beneficiare di interventi finanziari finalizzati a compensare i danni subiti, come da tabella sottostante:

Contabilità

Buste paga

 

Tipologia di danni occorsi

Disciplina applicabile

Danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali

Reg. UE 2472/2022, capo I e art. 25;

D.lgs 29 marzo 2004, n. 102;

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– Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 22 maggio 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023).

Regime di aiuto: SA.109287 (2023/XA)

Danni causati da epizoozie e dalla diffusione di organismi nocivi ai vegetali

Reg. UE 2472/2022, capo I e art. 26;

D.lgs 102/2004;

– Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 24 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2024).

Regime di aiuto: SA.113137(2024/XA)

– Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 settembre 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 2024).

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

Regime di aiuto: SA.116202(2024/XA)

Danni arrecati dalle calamità naturali

Reg. UE 2472/2022, capo I e art. 37;

D.lgs 102/2004;

– Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 agosto 2023 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023).

Regime di aiuto: SA.110072(2023/XA)

Il Fondo di solidarietà nazionale

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Il sistema italiano di gestione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, disciplinato dall’art. 1 D.Lgs. 102/2004, si basa su un Fondo di solidarietà nazionale (FSN) in cui sono stanziate le risorse finanziarie necessarie per azionare gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali, da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o da epizoozie o dalla diffusione di organismi nocivi ai vegetali.

Il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

1) interventi ex ante di tipo assicurativo (art. 2 D.Lgs 102/2004), che consistono in strumenti volti a incentivare la stipula di polizze assicurative. Nello specifico, attraverso le risorse del FSN, sono concessi contributi sui premi assicurativi e sulle quote di partecipazione e adesione a fondi di mutualizzazione;

2) interventi compensativi ex post esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole (art. 5 c. 2 D.Lgs. 102/2004). Tali interventi possono consistere a loro volta in contributi in conto capitale; prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato; proroga delle operazioni di credito agrario e peschereccio; agevolazioni previdenziali;

3) interventi compensativi ex post consistenti in contributi in conto capitale concessi a titolo di indennizzo in caso di danni causati alle strutture aziendali e alle scorte (art. 5 c. 3 D.Lgs. 102/2004);

4) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole (art. 5 c. 6 D.Lgs 102/2004).

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Intensità degli aiuti

L’intensità dell’aiuto indica la quota massima di costi sopportata dall’impresa agricola che può essere coperta dall’aiuto pubblico. Tale percentuale è stabilita dal regolamento stesso per ciascuna categoria di aiuto e può variare a seconda del tipo di intervento, delle caratteristiche del beneficiario e della zona geografica interessata dall’evento avverso. In particolare, per gli aiuti erogati in relazione ai danni causati da:

  • eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, l’art. 25 p. 11 Reg. UE 2472/2022 dispone che gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di compensazione delle perdite, compresi quelli percepiti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione o in virtù di polizze assicurative, sono limitati all’80 % dei costi ammissibili e che l’intensità di aiuto può essere aumentata fino al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali;
  • epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, l’art. 26 p. 15 Reg. UE 2472/2022 prevede che gli aiuti per ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili;
  • calamità naturali, l’art. 37 p. 10 Reg. UE 2472/2022 stabilisce che gli aiuti per compensare i danni causati da calamità naturali possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.

Concessione degli aiuti

Le procedure per la concessione degli aiuti di cui agli artt. 25,26 e 37 Reg. UE 2472/2022 presentano delle differenze, sebbene condividano alcuni principi generali. In particolare, la procedura per l’attivazione degli aiuti è condizionata al riconoscimento formale dell’evento dannoso con decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (c.d. decreto di declaratoria) su proposta delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Agevolazioni contributive

Le disposizioni previdenziali applicabili nel procedimento di concessione degli interventi compensativi connessi alle avversità contemplate dalla normativa in argomento sono contenute nell’art. 8 D.Lgs. 102/2004.

Il decreto interministeriale 21 luglio 2005 ha stabilito le seguenti misure percentuali (la percentuale di danno del 20%, prevista in origine nel decreto interministeriale è stata elevata al 30% dall’art. 1 D.Lgs 82/2008): 

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–    17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 30%;

–    50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore 70%.

La domanda per fruire dell’esonero, da presentare telematicamente all’INPS attraverso la sezione “Servizi on line” – “Domanda esonero calamità naturali”, deve essere inviata entro l’ultimo giorno del 12° mese successivo all’evento calamitoso.

Fonte: Circolare INPS n. 103 del 16 giugno 2025



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