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Dichiarazione di successione e domande di volture catastali: agevolazioni fiscali


Dichiarazione di successione e domande di volture catastali: agevolazioni fiscali

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Con la risposta del 19 giugno 2025 n. 166, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni e riduzioni applicabili nella dichiarazione di successione e domanda di volture catastali

L’Istante rappresenta di aver presentato la dichiarazione di successione, chiedendo l’applicazione delle seguenti agevolazioni tributarie:

– imposta ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo, applicabile al valore dei fondi rustici siti nei comuni montani (codice M);

– riduzione dell’imposta di successione, con riferimento all’azienda sita nei comuni montani (codice Q).

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L’art. 9 del DPR 29 settembre 1973 n. 601 è tesa ad agevolare i trasferimenti aventi ad oggetto fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale o, comunque, a favore di soggetti che condurranno direttamente i fondi per un periodo di cinque anni, stabilendo l’esenzione dalle imposte catastale e di bollo e la misura fissa per l’imposta ipotecaria. Inoltre, anche i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle stesse agevolazioni.

Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’inserimento del codice M determina l’agevolazione prevista dall’art. 9, co. 2, 3, DPR n. 601 del 1973, con conseguente applicazione dell’imposta ipotecaria in misura fissa e l’esenzione dalle imposte catastale e di bollo per i “fondi rustici in terreni montani ed immobili in comunità montane inseriti in piani di sviluppo”.

L’Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi, ha chiarito che le dichiarazioni rese in atto sono sufficienti all’applicazione dell’agevolazione in esame, salvo, naturalmente, l’opportunità dell’Ufficio di procedere all’accertamento della veridicità di tali affermazioni (AdE – circolare del 29 maggio 2013, n. 18, circolare n. 85/E del 21 dicembre 1990).

Diversamente, l’agevolazione di cui all’art. 25, co. 4 bis, DLgs n. 346/1990 ha ad oggetto i trasferimenti delle aziende ubicate in comuni montani, a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado del defunto, a condizione che gli stessi proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per almeno cinque anni, prevedendo una riduzione dell’imposta di successione di un importo pari al quaranta per cento della parte corrispondente al valore della stessa azienda. In particolare, le istruzioni alla denuncia di successione in parola riportano che con il codice Q si indica la riduzione relativa all’imposta di successione. Per fruire della riduzione occorre presentare l’attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

Ciò posto, tenuto conto che le agevolazioni/riduzioni di cui sopra attengono a beni diversi (fondi rustici la prima, aziende e quote sociali la seconda) e imposte diverse (imposte ipotecaria, catastale e di bollo la prima e imposta di successione la seconda), in presenza dei requisiti previsti dalle richiamate disposizioni agevolative, sarà possibile fruire delle stesse in sede di dichiarazione di successione, indicando i relativi codici negli appositi quadri contenuti nella stessa. In particolare, ai fini della fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 9 del DPR n. 601/1973 riguardante le imposte ipotecaria, catastale e di bollo sui fondi rustici, come chiarito nelle istruzioni alla dichiarazione di successione, nel quadro EB dovrà essere indicato il codice di agevolazione M per ogni terreno agricolo avente i requisiti.

Con riferimento all’azienda che, come affermato dall’Istante, rientra nel perimetro agevolativo di cui all’art. 25, co. 4-bis, DLgs n. 346/1990, ai fini della predetta riduzione dall’imposta di successione, occorrerà indicare il codice Q nel quadro EN.

Nel caso di specie, tenuto conto che si tratta di successione aperta nel periodo antecedente al 1° gennaio 2025, l’Ufficio competente procederà alla liquidazione dell’imposta di successione, con applicazione della relativa riduzione di cui all’art. 25, co. 4-bis, TUS, mentre le imposte ipotecaria, catastale e di bollo saranno applicate in via di autoliquidazione.

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di Ilia Sorvillo

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