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nuove procedure per le prestazioni FSBA straordinarie


ARTIGIANATO VENETO: nuove procedure per le prestazioni FSBA straordinarie

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Aggiornate la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabili dalle imprese artigiane venete a fronte delle novità introdotte, dal 1° luglio 2025, sulle procedure per richiedere le prestazioni FSBA per le causali straordinarie

Dal 1° luglio 2025 saranno in vigore le nuove procedure per richiedere le prestazioni FSBA per le causali straordinarie, trattamenti di integrazione salariale (AIS – ACIGS). Le novità entreranno in vigore con effetto dalle domande di trattamento protocollate nel portale informatico del Fondo (Sinaweb) a partire dal 1° luglio 2025.

L’AIS è l’unica prestazione a disposizione delle imprese che occupano fino a 15 dipendenti (calcolati nel semestre) fruibile per 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali) nel biennio, decorrente dal primo giorno di effettivo utilizzo rendicontato nel portale Sinaweb. Nel contatore delle 26 settimane si computano i periodi utilizzati di AIS per causali ordinarie e straordinarie. Le imprese che occupano più di 15 dipendenti, invece, dispongono dell’AIS per le sole causali ordinarie (26 settimane nel biennio), mentre per quelle straordinarie possono richiedere il trattamento ACIGS (durate diversificate a seconda della causale straordinaria addotta).

Dal 1° luglio 2025 le imprese fino a 15 dipendenti, che intendano richiedere la prestazione AIS per le causali straordinarie, dovranno ottemperare alle specifiche procedure adottate dal Fondo che ricalcano quelle previste l’Assegno di integrazione salariale straordinario – ACIGS e consultabili sul sito dell’Ente.

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Con l’accordo Interconfederale del 13 giugno 2025, le Parti Sociali del Veneto hanno aggiornato la procedura di informazione e consultazione sindacale utilizzabile dai datori di lavoro veneti che rientrano nel campo di applicazione di FSBA, aventi nel semestre precedente un numero di dipendenti superiore a 15, secondo i criteri applicati dall’INPS, per l’utilizzo dell’Assegno di integrazione salariale straordinaria (ACIGS) e fino a 15 dipendenti, secondo i criteri applicati dall’INPS, per l’utilizzo dell’ AIS causali straordinarie per riorganizzazione aziendale, per crisi aziendale e per contratto di solidarietà.

Il suddetto accordo definisce anche la nuova modulistica utilizzabile dal 1° luglio 2025. Conseguentemente, l’avvio di consultazioni effettuato fino al 30 giugno 2025 continua ad essere regolato dall’Accordo Interconfederale del 2 febbraio 2023 con riguardo all’AIS per causali straordinarie e dall’Accordo Interconfederale del 24 gennaio 2024 con riguardo all’ACIGS, compresa la modulistica utilizzabile.

L’invio dell’informativa a Confartigianato Imprese Vicenza va effettuato al seguente recapito PEC: settore.lavoro@artigiani.vi.legalmail.it

Nell’informativa andrà specificata la causale straordinaria di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro, l’entità, la durata prevedibile della sospensione, il numero di lavoratori/trici interessati/e e la/le organizzazione/i sindacale/i che ha/hanno eventualmente sottoscritto precedenti accordi di accesso ai trattamenti FSBA per la stessa impresa.

Entro 5 giorni dall’invio dell’informativa aziendale, le OO.SS. devono richiedere l’esame congiunto. In caso di mancata richiesta di incontro nel predetto termine (5 giorni), l’impresa, anche per il tramite dell’Associazione artigiana cui aderisce o conferisce mandato, entro i 3 giorni successivi invierà, tramite PEC, la comunicazione di attivazione procedura alle Confederazioni regionali di CGIL, CISL e UIL, al fine di favorire l’espletamento della procedura.

All’esito dell’esame congiunto verrà redatto il verbale di accordo sindacale (obbligatorio), a seconda della tipologia di prestazione e causale richieste, che andrà sottoscritto da datore di lavoro, sindacato e lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale e allegato alla domanda di prestazione sul portale Sinaweb. Il verbale di accordo sindacale deve riportare in modo chiaro e leggibile nome, cognome e firma delle parti sottoscrittrici. L’operatore sindacale deve apporre il timbro della sigla sindacale di appartenenza.

Il periodo di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa/riduzione dell’orario di lavoro dichiarato nell’informativa sindacale deve coincidere con quello indicato nel verbale di accordo.

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La domanda di prestazione sulla piattaforma Sinaweb deve essere protocollata entro e non oltre 7 giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo.

Il periodo richiesto nella domanda di prestazione in Sinaweb deve coincidere con quello indicato nel verbale di accordo sindacale.

A decorrere dalle domande caricate e protocollate in Sinaweb dal 1° luglio 2025, le prestazioni saranno erogate a fronte del regolare versamento contributivo nei 5 anni precedenti rispetto al mese di competenza della domanda di sospensione, con carenza di tre mesi a ritroso dal momento della verifica dovuta alle tempistiche di ricezione dei flussi INPS.

di Flavia Sansone

Fonte Contrattuale

ARTIGIANATO – PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SINDACALE PER L’UTILIZZO DELL’ACIGS E AIS CAUSALI STRAORDINARIE 13/6/2025

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