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Staff housing: in arrivo il doppio contributo per gli alloggi dei lavoratori nel turismo


Tutto ha due facce. La bella stagione, per il Belpaese, non fa difetto: chiedetelo agli operatori del turismo.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Che se ne dica, il maggior afflusso di clientela, complice la calura estiva, ha un lato positivo (business) contro un lato negativo: reperire occupazione “stabile”.

Il reclutamento passa, chiaramente, anche per quelle agevolazioni che una azienda potrebbe offrire, direttamente o non, verso i propri lavoratori o futuri tali. L’alloggio, e in particolare poterlo garantire in modo agevolato, mai come in questo momento in Italia può rappresentare una leva di competitività sul reclutamento.

Ecco dunque lo staff housing. Vediamo di cosa si tratta

Lo staff housing

L’art. 13 del DL Economia, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri n. 132 del 20 giugno 2025, è rubricato “D isposizioni urgenti in materia di turismo ”.

Conto e carta

difficile da pignorare

 

Evitando di commentare per l’ennesima volta l’utilizzo dello strumento, sempre più stressato, del decreto legge per decretazioni di urgenza in assenza della stessa, la norma ha l’ardire, encomiabile, di agevolare la risoluzione della “questione alloggi” sicuramente generalizzata ma riferibile, nel caso di specie, ai lavoratori del comparto del turismo.

Gli addetti ai lavori sanno che, a ben vedere, reperire professionalità nel mercato del turismo è sempre più arduo (tralasciando la retorica stucchevole di quando una volta bastava la “passione per il lavoro”, la quale oggi non giustifica salari storicamente non elevatissimi nei servizi del bel paese) e quindi la mobilità, intesa come garantire un alloggio ai futuri assumendi o alla forza lavoro in organico, può rappresentare una leva di competitività sia imprenditoriale che sociale.

Sarà per questo che, sin da subito, il disposto normativo si qualifica votato ad un obiettivo, ovvero “migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e per i territori interessati”.

L’art. 13 ed i requisiti

La norma in parola eroga contribuiti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Senza concentrarsi sulle cifre stanziate per la misura (si passa dai 44 milioni di euro del 2025 ai 38 milioni di 2026 e 2027), la concessione dei sussidi è riferita:

  • ad investimenti per la “creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale”, degli alloggi;
  • destinati a “condizioni agevolate ai medesimi lavoratori”;
  • nonché “euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi”.

Tali risorse, continua il secondo comma, sono “destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287”.

Non solo. Il quarto comma dell’art. 13 dispone come “Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato”.

Contabilità

Buste paga

 

Pertanto, nell’attesa del decreto del Ministero del Turismo, già comprendiamo come la finalità del contributo sia votata

  • al riconoscimento degli alloggi per un periodo non inferiore a 5 anni;
  • e comunque recante una riduzione del canone di locazione (che potrebbe, si presume, essere corrisposto sia dall’azienda che dal lavoratore – ma su questo attendiamo indicazioni), rispetto al valore di mercato.

Il decreto del ministero dovrà inoltre chiarire:

  • i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
  • le procedure di erogazione;
  • le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1;
  • nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse di cui al comma 1.

Conclusioni

L’idea è lungimirante. Considerate che la condizionalità del riconoscimento dell’alloggio per 5 anni è estremamente fidelizzante per il lavoratore destinatario che sarà meno persuaso, soprattutto se il prezzo di mercato (che, ricordiamolo, è un valore temporale che muta) verrà ridotto almeno del 30%.

Una buona possibilità di riuscire a creare condizioni di lavoro migliori, con beneficio per tutti. Non è forse questo il driver che ci dovrebbe guidare?



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