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Pubblicato, nella GU n. 146 del 26 giugno 2025, il DL recante interventi urgenti di sostegno ai comparti produttivi. Tra le misure previste dal decreto, il sostegno degli occupati in gruppi di imprese e dei lavoratori in caso di cessione di azienda (DL – 26 giugno 2025 n. 92)

Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti complessivamente non inferiore a 1000 unità impiegati sul territorio italiano, che alla data del 27 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL n. 92) abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione, l’articolo 7 dispone l’autorizzazione a domanda, con decreto del Ministro del lavoro, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del DLgs 14 settembre 2015, n. 148 – in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati – di un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027.

Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale in deroga è stipulato.

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Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva

Nel modificare l’articolo 44 del DL 28 settembre 2018, n. 109 (conv., con modif., dalla L 16 novembre 2018, n. 130), l’articolo 8 prevede, per l’anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, l’autorizzazione, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale.

Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze e all’INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all’erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa non possono essere stipulati altri accordi.

Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell’attività produttiva, laddove l’impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:

– rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;

– non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Le citate previsioni si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L’impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione comunica al Ministero del lavoro l’elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) . Con apposito dm verranno definite le modalità operative della previsione in questione.

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di Francesca Esposito

Fonte normativa



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