Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

CIG in deroga per il settore moda per tutto il 2025


Le aziende del comparto moda potranno richiedere per tutto il 2025 la CIG in deroga prevista in precedenza fino al 31 gennaio scorso dall’art. 2 del DL 160/2024. Tale proroga rappresenta una delle misure di maggior rilievo contenute nel “pacchetto” degli ammortizzatori sociali disposto dal DL 92/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno e recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Nel dettaglio, l’art. 6 del provvedimento in questione prevede per tutto il 2025 il riconoscimento dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale per l’accesso all’integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 44 comma 11-bis del DLgs. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa.
Si ricorda che la contribuzione addizionale è regolata dall’art. 5 del DLgs. 148/2015 ed è normalmente a carico dei datori di lavoro che richiedono interventi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
La nuova disposizione prevede poi che il diritto all’esonero decada nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante il periodo di integrazione salariale, una procedura di licenziamento collettivo.

Il successivo art. 7, invece, riconosce fino al 31 dicembre 2027, e in continuità con ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria per le aziende appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 unità impiegati sul territorio italiano. Tali aziende, tuttavia, devono aver già sottoscritto al 27 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL 92/2025) un accordo quadro di programma in sede governativa con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all’attivazione di percorsi di reindustrializzazione.
La medesima norma prevede poi che, per ciascun lavoratore interessato dall’integrazione salariale, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro possa essere prevista fino al 100% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’ammortizzatore sociale è stato stipulato.

Ulteriori misure di interesse riguardano poi forme di sostegno ai lavoratori in caso di cessazione dell’attività produttiva e di cessione di azienda. In particolare, l’art. 8 del DL 92/2025 dispone, sempre per il 2025, la possibilità di autorizzare – previo accordo in sede governativa – un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi qualora, all’esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. L’intervento in questione può avvenire entro il limite di spesa di 20 milioni di euro e non è ulteriormente prorogabile.

La medesima norma prevede poi che il lavoratore sospeso in CIGS decada dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente, oppure non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza.
Queste ultime previsioni, tuttavia, si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Ancora, l’art. 9 del DL 92/2025 rifinanzia il trattamento di sostegno disposto dall’art. 1 comma 1 del DLgs. 72/2018 a favore dei lavoratori sospesi o a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, mentre il successivo art. 10 riconosce dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 un ulteriore periodo di 12 settimane di integrazione salariale in deroga per le aziende del comparto moda.

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Sul punto, si ricorda che la misura è stata introdotta dall’art. 2 del DL 160/2024 e applicata, prima della proroga in commento, fino al 31 gennaio scorso.
Il trattamento opera in deroga agli ordinari limiti di fruizione di cui agli artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015 e alle disposizioni che disciplinano la durata delle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’artigianato (FSBA).
Inoltre, si rivolge a tutti i datori di lavoro del settore moda con alle dipendenze almeno 15 lavoratori nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda di accesso al trattamento in parola e che hanno già raggiunto i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale.

La disposizione del DL 92/2025 specifica poi che il trattamento può essere anticipato dal datore di lavoro, con successivo recupero tramite rimborso o conguaglio contributivo, oppure, in alternativa, erogato direttamente dall’INPS senza obbligo per l’impresa di documentare la sussistenza di serie difficoltà finanziarie.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura