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Inps: Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata. Contributi a saldo 2024 ed in acconto 2025


L’Inps, con propria circolare n. 105 del 27.6.2025, fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

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L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dispone che i soggetti iscritti all’INPS per i propri contributi (a eccezione dei coltivatori diretti) devono determinare l’ammontare dei contributi previdenziali dovuti nella propria dichiarazione dei redditi.

L’articolo 18, comma 4, del medesimo decreto prevede altresì che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa siano effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Con il provvedimento prot. n. 131076 del 17 marzo 2025 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello “Redditi 2025-PF” per il periodo d’imposta 2024, nel quale è compreso il Quadro RR la cui compilazione è obbligatoria per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e commercianti (sezione I) e per gli iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (di seguito Gestione separata) quali liberi professionisti (sezione II) o lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, (sezione III – “Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021”).

Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha introdotto l’istituto del concordato preventivo biennale (di seguito, anche CPB), volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi da parte dei contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni interessati dagli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L’istituto del concordato preventivo biennale non fa venire meno gli obblighi contributivi, e la base imponibile concordata assume rilevanza, tra l’altro, ai fini della determinazione del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 13/2024, di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16 del medesimo decreto legislativo, o del comma 1 dell’articolo 30[2] del citato decreto legislativo, vigente per l’anno di imposta 2024, in caso di soggetto in regime forfettario.

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Si evidenzia che qualora il contribuente si avvalga della possibilità di cui al comma 1 dell’articolo 19 e del comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 13/2024, ossia di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato, il reddito effettivo diventa la base imponibile previdenziale sulla quale il medesimo deve versare la relativa contribuzione previdenziale e che, conseguentemente, l’eventuale mancato pagamento di tutta o parte della contribuzione obbligatoria calcolata sul reddito effettivo determina il recupero coattivo delle somme dovute da parte dell’Istituto.



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