Artigiani e commercianti: compilazione del quadro RR
L’Inps fornisce istruzioni sulle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” (INPS – circolare 27 giugno 2025 n. 105)
Il Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” deve essere compilato dai soggetti iscritti alle Gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e del terziario e dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all’INPS.
Contributi previdenziali dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali
Con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2024, i titolari di imprese artigiane o esercenti attività commerciali o del terziario e i soci titolari di una propria posizione assicurativa nei predetti settori tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”.
L’Inps segnala l’importanza della compilazione della colonna 3 del rigo RR2 “reddito d’impresa (o perdita)” (o, in alternativa, 3b o 3c se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o partecipante in impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale, al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.
Qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito e il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite il modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al paragrafo “Compensazione”.
In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2024, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti a seconda delle diverse percentuali scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate), nel caso in cui il contribuente non abbia aderito al concordato preventivo biennale né abbia partecipazioni in società aderenti al concordato preventivo biennale, sono:
– [RF63 – (RF98 col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2)] + [RG31 – (RG33 col. 4 + RG35, col. 1 + col. 2)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12 col. 1 – RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.
Nel caso in cui nel Quadro RG sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015”, in sostituzione dei dati relativi al Quadro RG [RG31 – (RG33 col. 4 + RG35, col. 1 + col. 2)] deve essere inserito il dato contenuto nel rigo RG34, (RG34 col. 3 – (RG35, col. 1 + col. 2)]. Analoga indicazione va considerata nel caso in cui sia stato compilato il Quadro RF e sia stata barrata la casella “Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015” sostituendo [RF63 – (RF98 col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2)] con il dato indicato nel rigo RF99, colonna 3 – (RF100, col. 1 + col. 2).
I contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale oppure abbiano partecipazioni che aderiscono al concordato preventivo biennale devono compilare nel quadro RR tra gli altri, i seguenti campi:
1) RR1: colonna 4. La colonna va barrata nel caso in cui il contribuente abbia partecipazioni in s.r.l. che aderiscono al concordato preventivo biennale ma si avvalga della facoltà di cui all’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del DLgs n. 13/2024 di versare i contributi sul reddito effettivo; in questo caso l’intero reddito che costituisce base imponibile previdenziale deve essere inserito nel rigo RR2 colonna 3;
2) rigo RR2:
– colonna 3b “Reddito di impresa con adesione al CPB”. Il campo deve essere compilato dal contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale. L’importo inserito costituisce base imponibile previdenziale e deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale; è alternativo rispetto alla colonna 3 e 3c;
– colonna 3c “Reddito di impresa mista con adesione al CPB”. Il campo deve essere compilato dal contribuente in caso di adesione al concordato preventivo biennale su alcuni redditi (deve comprendere anche la parte di reddito di cui al regime opzionale di imposizione sostitutiva per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale) e altri con reddito effettivo. È alternativo rispetto alla colonna 3 e 3b;
– colonna 3d “Opzione reddito effettivo”. La colonna 3d deve essere barrata nel caso in cui il contribuente abbia aderito al concordato preventivo biennale ma si avvalga della facoltà di cui all’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 13/2024 o all’articolo, 30 comma 1, del medesimo decreto legislativo di versare i contributi sul reddito effettivo. Se tale colonna è valorizzata, il reddito effettivo è inserito esclusivamente nella colonna 3 e non in 3b o in 3c.
Gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, dichiarati eventualmente nei quadri RF (impresa in contabilità ordinaria), RG (impresa in regime di contabilità semplificata) e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate) e CP (Concordato preventivo biennale)
1) Il soggetto non ha aderito al concordato preventivo biennale, ma ha partecipazioni in società aderenti al CPB oppure il soggetto ha aderito al concordato preventivo biennale e ha partecipazioni in società che, tutte o alcune, hanno aderito al CPB:
[RF63 – (RF98 col. 4 + RF100, col. 1+ col. 2)] + [RG31 – (RG33 col. 4 + RG35, col. 1 e col.
2) ] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 [in assenza di tutte le colonne da 13A a 16] e colonne 4 da RH5 a RH6 [in assenza di tutte le colonne da 14A a 17]) + (colonne 14 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 [in presenza di almeno una delle colonne da 13A a 16]+ colonne 15 da RH5 a RH6 [in presenza di almeno una delle colonne da 14A a 17]) – (RH12 col. 1 + RH12 col. 2)] + RS37 colonna 15 + (CP1, col. 3 – colonne 10 dei righi RS6 e RS7).
In presenza di partecipazioni in società aderenti al concordato preventivo biennale, alla predetta somma algebrica andrà aggiunta nel quadro RR2, colonne 3B o 3C, l’eventuale quota di reddito concordato assoggettato dal soggetto partecipato a imposta sostitutiva dovuta dal partecipante, la cui esistenza è desumibile dalla compilazione dei CP3, CP4 e CP5.
Con riferimento a particolari fattispecie, quali in particolare l’ipotesi in cui siano compresenti redditi e/o perdite provenienti da diversi quadri reddituali RF/RG e RH, o comunque da diverse partecipazioni da quadro RH, e, nel reddito concordato sia presente una soglia CPB (imponibile minimo di 2.000 euro) potenzialmente riducibile da una perdita di altro quadro o di altra partecipata e/o sia presente una perdita da CPB (derivanti, ad esempio, dalla presenza di minusvalenze) compensabile con altri redditi, la base imponibile previdenziale deve valorizzare un importo almeno pari alla soglia minima.
2) Il soggetto ha aderito al concordato preventivo biennale, ma opta per la determinazione della base imponibile sul reddito effettivo: CP10 col. 1 + CP10 col. 2 + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1 e 5 indicato in colonna 2 e colonne 4 da RH5 a RH6) – (RH12 col. 1 + RH12 col. 2] + RS37 colonna 15.
Per gli iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti i redditi in argomento devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata e denunciati con il modello “Redditi SC” (società di capitali), rimanendo in tali casi esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa. Si segnala che il reddito d’impresa del titolare (indicato nella sezione RR2 nella colonna 3 del rigo contraddistinto dal codice 1 nella casella “Tipologia iscritto”) deve essere diminuito, in caso di ditta individuale o di soci di società, del reddito dei coadiutori o coadiuvanti (indicato nella colonna 3 del rigo in corrispondenza del quale è indicato il codice 3 “Familiare coadiuvante o coadiutore” nella casella “Tipologia iscritto”). Nella sezione RR3, nel caso in cui il coadiuvante/coadiutore possegga utili derivanti da partecipazione in S.r.l. diversa da quella per la quale è stato iscritto alle Gestioni autonome, l’importo deve essere indicato nella colonna 3A e andrà indicato, sommato agli altri redditi d’impresa, in RR3, colonna 3. Non devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
Per i soggetti che hanno aderito al regime contributivo agevolato, la base imponibile viene determinata come segue:
1) somma degli importi della colonna 1 del rigo LM34, meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione III;
2) qualora il soggetto abbia aderito al concordato preventivo biennale la base imponibile è costituita dal reddito concordato, dato dall’importo del rigo LM33, colonna 1, sommato all’eventuale importo del rigo LM32, colonna 3, riferiti al reddito di impresa o impresa familiare meno le perdite pregresse relative ai redditi considerati facenti parte dell’importo indicato nella colonna 1 del rigo LM37, indicati in ciascun modulo del Quadro LM, sezione III.
Per i soci di cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma, la determinazione della base imponibile consiste nel reddito dichiarato ai punti 1 (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato) e 2 (Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato) della sezione “Dati fiscali” della Certificazione unica anno 2025. Nella stessa dichiarazione, in questo caso, è valorizzato il punto 8 della sezione “dati anagrafici relativi al dipendente” con il valore Z3 (Soci di cooperative artigiane).
Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata
Ai soggetti che dichiarano redditi da lavoro autonomo, iscritti e obbligati al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, sono riservate la sezione II (“Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95“), riservata anche ai magistrati onorari – giudici onorari di pace e vice procuratori onorari – così come previsto dall’articolo 25, comma 3, del DLgs 13 luglio 2017, n. 116, diversi dai magistrati onorari confermati e non esclusivisti di cui all’articolo 29 del medesimo DLgs, e la sezione III (“Contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata di cui all‘art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 – riforma dello sport: decreto legislativo n. 36/2021“).
Nella sezione III sono tenuti i lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico titolari di partita IVA che dichiarano il reddito ai sensi dell’articolo 53 del D.P.R. n. 917/1986, obbligati alla contribuzione previdenziale presso la Gestione separata.
Al fine di semplificare la determinazione del contributo totale dovuto, degli acconti versati e della determinazione del saldo è stata prevista la sezione IV “Contributi in gestione separata” nella quale devono essere riportati i totali degli importi calcolati nelle due precedenti sezioni.
Non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse professionali autonome e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale a un’altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
Contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alla Gestione separata
La sezione II deve essere compilata dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata e dai magistrati onorari a esclusione dei lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, ai quali è riservata la sezione III. Nel caso in cui il contribuente svolga in contemporanea a un’attività professionale anche quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo ai fini previdenziali presso la Gestione separata, deve essere compilata, oltre alla sezione II, anche la sezione III, così come illustrato al successivo paragrafo.
Il contribuente è tenuto a certificare nei campi indicati la scelta su quale imponibile (reddito concordato o reddito effettivo) sono calcolati i contributi previdenziali dovuti.
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata la base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista – per gli esercenti attività di impresa arti o professioni.
Per i contribuenti che non aderiscono al concordato preventivo biennale ovvero che, pur aderendo al CPB, decidono di pagare la contribuzione dovuta sul reddito effettivamente prodotto e non sul reddito concordato, il contributo deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nei quadri seguenti:
– quadro RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, indicato nel comma 1 dell’articolo 53 del TUIR) differenza RE6-RE20; rigo RE23 (reddito o perdita delle attività professionali e artistiche in caso di assenza di perdite riportate nel rigo RE24) o RE25 se presenti perdite al rigo RE24. In caso di adesione al CPB e contestuale determinazione della contribuzione dovuta sul reddito effettivo, va considerato l’importo del rigo CP10, colonna 3, in luogo degli importi dei righi da RE23 a RE25;
– quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone e assimilate): rigo RH15 se reddito derivante dalla partecipazione in associazione fra artisti e professionisti (codice 2 e 7 nella colonna 2 dei righi da RH1 a RH4) o RH17 se occorre indicare la differenza in caso di perdite indicate nel rigo RH16; oppure RH18, colonna 1, se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo.
Ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata, è riservata la sezione III del Quadro RR.
Contributi in gestione separata. Istruzioni in comune sezione II e sezione III del Quadro RR
Al fine di determinare in modo univoco le somme dovute a saldo o il credito da porre in detrazione è stata prevista una sezione nella quale riportare i totali delle sezioni II e III dei contributi in gestione separata, i contributi a debito, i contributi a credito e i contributi portati in compensazione con modello F24 e quelli da richiedere a rimborso.
Il contribuente deve effettuare i pagamenti della contribuzione dovuta ed esposta nel rigo RR12 colonna 2 tramite delega di pagamento sul modello F24, esponendo come codice tributo PXX se privo di altra forma di previdenza obbligatoria per l’anno di imposta considerato o PXXR o P10/P10R se pensionato o contestualmente coperto da altra forma di previdenza obbligatoria. In caso di contribuzione a debito, l’esposizione è sempre obbligatoria anche in caso di presenza di somme a credito maturate nell’anno di imposta precedente. In questo ultimo caso, infatti, l’esposizione nel modello F24 deve essere effettuata compilando la colonna dell’importo a debito e, su un secondo rigo, indicando il riferimento dell’anno di imposta in cui è maturato, la tipologia di credito posto in compensazione e le somme a credito che sono poste in compensazione. Ne consegue che non potrà mai avvenire, nella compilazione del modello F24, una compensazione verticale con esposizione del solo importo a debito.
Per l’anno di imposta 2025, i titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata – non assicurati ad altre Gestioni previdenziali e né pensionati – per il calcolo dell’acconto dovuto devono applicare le aliquote così come sotto specificate: – aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%; aliquota contributiva aggiuntiva pari a 0,72%; aliquota contributiva aggiuntiva per l’indennità ISCRO pari a 0,35%.
Ne consegue che, il contributo dovuto in acconto per l’anno di imposta 2025 per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria è calcolato sulla base imponibile – come sopra determinata – applicando l’aliquota del 26,07%, fino al raggiungimento del massimale annuo pari a 120.607,00 euro, sempre che nel corso dell’anno tale massimale non sia stato già raggiunto per l’avvenuta percezione di altre tipologie di reddito per le quali vige l’obbligo contributivo in Gestione separata (ad esempio, con reddito percepito in relazione a collaborazione coordinata e continuativa); del 24% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria; del 25,72% per i magistrati onorari obbligati al versamento alla Gestione separata che hanno iniziato il loro rapporto dopo l’entrata in vigore del DLgs n. 116/2017. I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027), sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma: – del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2024, applicando aliquota del 25%; – del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.
Termini e modalità di versamento
I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi; conseguentemente, per il corrente anno, entro il 30 giugno 2025 o entro il 30 luglio 2025 (per coloro che si avvalgono della possibilità di rateazione) per i versamenti a saldo per l’anno di imposta 2024 e primo acconto per l’anno 2025 ed entro il 1° dicembre 2025 (poiché il 30 novembre 2025 cade di domenica) per il secondo acconto 2025. Con l’entrata in vigore dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, qualora il contribuente intenda pagare quanto dovuto a titolo di saldo 2024 in forma rateale, il pagamento deve essere completato entro la data del 16 dicembre 2025. Lo stesso articolo ha unificato le scadenze di versamento rateale al giorno 16 di ciascun mese, sia per i soggetti titolari di partita IVA sia per i soggetti privi di partita IVA.
I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta nel periodo tra il 30 giugno 2025 e il 30 luglio 2025 (saldo 2024 e primo acconto 2025) devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento. La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
– “API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e/o lavoratori autonomi dello sport del settore dilettantistico.
di Francesca Esposito
Fonte normativa
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