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Una recente risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate, la risposta n. 166/E/2025 dello scorso 19 giugno 2025, offre l’occasione per tornare su una delle poche agevolazioni riservate al comparto agricolo rimaste ancora in vigore, ovvero quella prevista dall’art. 9, D.P.R. n. 601/1973, per i trasferimenti di fondi ubicati in zone montane.

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Del resto, le zone montane, in ragione della loro connotazione geografica e delle caratteristiche orografiche, da sempre sono oggetto di norme agevolative, la cui ratio risiede sempre nel dotare i contribuenti di strumenti incentivanti per cercare di contrastare l’abbandono di tali zone.

La norma prevede l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e l’esenzione dalle imposte catastale e di bollo.

Preliminarmente è necessario delimitare l’ambito oggettivo di applicazione che viene individuato nei:

  • terreni situati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
  • terreni compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; e
  • terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.

I soggetti che possono azionare la presente agevolazione sono, come al solito, i coltivatori diretti e gli IAP, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.

A questi si aggiungono, per effetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 99/2004, anche le società agricole IAP, ovverosia quelle società che rispettivamente:

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  • hanno la ragione sociale o la denominazione sociale che contiene la dizione di società agricola;
  • hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’ 2135, c.c.,

e che, rispettando i requisiti richiesti dal precedente art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 99/2004:

  • nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP (per le Sas la qualifica si riferisce ai soci accomandatari);
  • nel caso di società di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di IAP, sono considerate anch’esse IAP.

A questi soggetti si aggiungono, per espressa previsione dell’art. 9, D.P.R. n. 601/1973, anche i soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni; nonché le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

L’agevolazione si applica ai trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici; ragion per cui, rientrano nel regime in oggetto sia le operazioni a titolo oneroso sia quelle gratuite quali donazioni e successioni mortis causa.

A questi “ordinari” passaggi di terreni, si uniscono, sempre per espressa previsione dell’art. 9, D.P.R. n. 601/1973, anche “I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche”.

L’agevolazione soggiace a una duplice causa di decadenza in caso di:

  • alienazione volontaria o cessazione di coltivazione o di conduzione diretta dei terreni; e
  • inosservanza degli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

A fianco di questa norma agevolativa, il Legislatore, con l’art. 25, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990, prevede nel caso di successione o donazione, aventi a oggetto aziende, quote sociali o beni strumentali, ubicati in Comuni montani con meno di 5.000 abitanti o nelle frazioni con meno di 1.000 abitanti anche se situate in Comuni montani di maggiori dimensioni, la riduzione dell’imposta dovuta dell’importo proporzionale corrispondente al 40% della parte del loro valore complessivo.

Il trasferimento deve avvenire nei confronti del coniuge o del parente entro il terzo grado del defunto; inoltre, gli aventi causa devono effettivamente proseguire l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.

A tal fine, è altresì richiesto che il beneficiario dimostri detta condizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine mediante dichiarazione da presentare presso l’ufficio competente ove sono registrate la denuncia o l’atto.

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E proprio la coesistenza di queste 2 norme agevolative è stata correttamente ammessa nella risposta n. 166/E/2025, in quanto “le agevolazioni/riduzioni … attengono a beni diversi (fondi rustici la prima, aziende e quote sociali la seconda) e imposte diverse (imposte ipotecaria, catastale e di bollo la prima e imposta di successione la seconda) …”.

Del resto, non poteva essere diversamente, alla luce dell’ormai consolidato principio per cui non sussiste similitudine tra fondo rustico attrezzato e azienda agricola.



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